Ven. Mar 14th, 2025

Ci possono essere molti motivi che portano a difficoltà nel rapporto di coppia e, quando i tentativi fatti per riuscire a risolvere la situazione non hanno dato degli esiti positivi, la coppia può arrivare a prendere la decisione di separarsi. La separazione è considerata uno degli gli eventi di vita più stressanti, per tutti i membri che compongono una famiglia.

I coniugi che sono riusciti a trovare un sorta di accordo per la separazione possono chiedere direttamente al Tribunale civile la separazione consensuale La separazione può essere di due tipi: giudiziale o consensuale. Come ben sappiamo il diritto di pretendere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. L’articolo 151 codice civile recita: “La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione alla prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. L’Articolo 158 del codice civile afferma: “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare, allo stato, l’omologazione”.

Interrompere il patto coniugale è una scelta esistenziale molto importante da affrontare, in special modo se vi sono dei figli. Spesso i figli, ai quali viene meno l’unità del proprio nucleo familiare, subiscono le decisioni dei “grandi”, e nella maggior parte dei casi non riescono a capire o ad elaborare e a volte subiscono un vero e proprio trauma.

Sono sempre di più i magistrati che nominano degli esperti per effettuare una C. T. U. (art. 191 c. p. c.), ovvero dei consulenti di parte che hanno il compito di valutare le competenze genitoriali della copia e decidere quale sia l’affidamento più idoneo per il minore. L’esperto designato dal giudice, potrà essere uno psicologo, uno psichiatra, un neuropsichiatria; fondamentale che abbia un bagaglio conoscitivo specifico in relazione alla conoscenza sull’età evolutiva ed in particolar modo sul bambino che vive in una famiglia che si sta o che si è divisa.

Alla nomina di un consulente tecnico le parti possono effettuare la nomina di consulenti tecnici di parte, C. T. P., che lavoreranno al fianco del C. T. U., effettuando delle proposte e ne controlleranno il lavoro avvalendosi anche della possibilità di fornire relazione scritta. Per la metodologia utile all’espletamento dell’incarico il C. T. U. si deve avvalere di alcuni principi del Codice Deontologico dello Psicologo Forense:

Art. 6: Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.

Art. 7: Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità delle informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte. Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative esplicitando i limiti dei propri risultati. Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche.Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare compreso il presunto abusante), deve denunciare i limiti della propria indagine.

Art. 8: Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato.

Art. 11: Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto. Egli ricorre, ove possibile, alla video registrazione o, quantomeno, alla audio registrazione delle attività svolte consistenti nella acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato.

Art. 14: Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce nella comunicazione con il minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini.

Art. 15: I colloqui con il minore tengono conto che egli è già stato sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino.

Art. 17: Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori ed i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

Bibliografia

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